La società a responsabilità limitata semplificata, prevista dall’articolo 2463 bis del codice civile, costituisce un’interessante opportunità per coloro che stiano pensando di avviare un’attività in proprio. Può essere costituita con contratto o atto unilaterale, quindi anche con la forma della società a socio unico, con un capitale sociale pari almeno ad un euro ed inferiore a 10.000. Inoltre l’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria e non sono dovuti gli onorari notarili. Quindi unisce i vantaggi delle società a responsabilità limitata in termini di limitazione di responsabilità dei soci per le obbligazioni assunte dalla società stessa ad un interessante risparmio in fase di costituzione. L’atto costituivo va redatto secondo lo schema prestabilito.
Il decreto “lavoro” n. 76 del 2013, modificando la norma originaria, ha esteso la possibilità di costituire tali società anche a coloro che hanno più di 35 anni e ha previsto la possibilità che gli amministratori possano non essere soci.
Ecco di seguito il nuovo articolo 2463 bis:
La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche.
2. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l’ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all’importo di 10.000 euro previsto all’articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all’organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell’articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione;
6) gli amministratori.
3. Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili.
4. La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
6. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili.