Il regime dei contribenti minimi

Posted by on gen 20, 2014 in Blog | 0 comments

Il regime dei contribenti minimi

Si tratta di un regime che prevede modalità semplificate di determinazione del reddito e di tassazione, oltre che semplificazioni ai fini IVA e esenzione dall’IRAP, utilizzabile dalle imprese individuali o professionisti che intraprendono una nuova attività e che presumono di realizzare un importo di ricavi annui non superiore a 30.000 euro, nonché di soddisfare altre condizioni stabilite dalla legge.

Soggetti che possono accedere al regime

L’accesso al regime dei minimi è consentito nel caso in cui il soggetto intraprenda un’attività nuova e ritenga di realizzare un importo di ricavi annui non superiore a 30.000 euro.

Un’attività è considerata nuova se soddisfa i seguenti requisiti:

- il contribuente non ha esercitato negli ultimi 3 anni attività d’impresa (o artistica o professionale), anche in forma di impresa familiare o associata;

- l’attività da esercitare non deve costituire una prosecuzione di altra attività precedentemente svolta allo stesso contribuente sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;

- qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto (es. a seguito di cessione di azienda), l’ammontare dei relativi ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di inizio della nuova impresa non sia superiore a  € 30.000.

Soggetti esclusi dal regime

Non possono accedere al regime dei minimi coloro che:

- effettuano, in via esclusiva o prevalente, attività di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili; cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;

- partecipano a società di persone o associazioni professionali, nonché a s.r.l. che hanno optato per il regime di tassazione per trasparenza;

- hanno adottato un regime speciale IVA nei seguenti settori:

• agricoltura e attività connesse e pesca o agriturismo;

• editoria;

• agenzie di viaggi e turismo;

• intrattenimenti, giochi e altre attività simili;

• rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte ecc.;

• vendita sali e tabacchi o commercio dei fiammiferi;

• gestione di servizi di telefonia pubblica, rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
• vendite a domicilio.

Non è possibile applicare il regime dei contribuenti minimi nel caso in cui il contribuente, nello stesso periodo d’imposta, eserciti un’attività d’impresa in forma individuale, un’arte o una professione e partecipi ad una società di persone o ad un’associazione.

Condizioni da rispettare per accedere al regime

Può accedere al regime dei minimi chi presume di soddisfare le seguenti condizioni:

- conseguire ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;

- non effettuare cessioni all’esportazione, operazioni assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino, trattati ed accordi internazionali;

- non sostenere spese per lavoratori dipendenti o collaboratori non occasionali, ovvero corrispondere somme a titolo di borse di studio, di assegno o sussidio;
– non erogare somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati che apportano solo lavoro;

- non effettuare acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, anche finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

Durata del regime

Il regime è applicabile per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i 4 successivi. Coloro che, decorso il quinquennio, non hanno ancora compiuto 35 anni possono applicare il regime fino al periodo di imposta di compimento del 35° anno di età.

Determinazione del reddito

Il reddito di impresa è determinato dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nello stesso periodo. In pratica si applica il “principio di cassa”.

Imposte sul reddito

Sul reddito si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. L’imposta va versata secondo le regole ordinarie.
Le imprese minime non subiscono la ritenuta d’acconto nel caso in cui i compensi percepiti vi siano normalmente assoggettati.

Adempimenti

I contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. Rimane, invece, l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi.
Sono esclusi dall’applicazione dei parametri e degli studi di settore.

Per i compensi che dovrebbero essere normalmente soggetti a ritenuta, occorre rilasciare un’apposita dichiarazione ai propri committenti dalla quale risulti che le somme indicate nelle fatture sono soggette ad imposta sostitutiva

Imposta sul valore aggiunto

I soggetti che adottano il regime dei minimi non applicano l’imposta sulle fatture emesse o sui corrispettivi e non possono detrarre l’IVA assolta sugli acquisti.