La legge di stabilità per il 2013 prevede una novità in materia di sospensione e annullamento di procedure di recupero crediti da parte dei concessionari della riscossione, prevedendo per questi l’obbligo di sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione qualora il debitore, entro 90 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un procedimento cautelare o esecutivo, presenti una dichiarazione con la quale viene documentato che gli atti emessi sono stati interessati:
- da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo
- da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore
- da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore
- da una sospensione giudiziale oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore;
- da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.
Entro il termine di 10 giorni successivi il concessionario della riscossione trasmette all’ente creditore la dichiarazione presentata dal contribuente e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione e dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorsi ulteriori 60 giorni l’ente creditore è tenuto a inviare apposita comunicazione al debitore confermando la correttezza della documentazione ovvero avvertendolo dell’inidoneità della documentazione prodotta, con conseguente ripresa dell’attività di recupero del credito.
In caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, di detta comunicazione e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore, le partite oggetto della dichiarazione sono annullate di diritto.
In caso di false dichiarazioni rese dal debitore, ferme restando le sanzioni penali, ove il contribuente produca documentazione falsa si applica la sanzione amministrativa dl 100 al 200 per cento dell’ammontare delle somme dovute, con importo minimo di 258 euro.